Secondo la Corte dei Conti, il ministero del’Economia è stato “inerte” nei confronti di Morgan Stanley, che nel corso della bufera del 2011 attivò una clausola di estinzione anticipata su contratti di swaption che comportarono un esborso di 3.1 miliardi da parte del Tesoro.

Per questo sono sotto processo diversi dirigenti ed ex ministri, ma curiosamente non Mario Draghi, che pure era direttore generale del Tesoro quando l’uso dei derivati per la gestione del debito pubblico ebbe inizio, nel 1994.

Secondo Massimiliano Minerva, procuratore della Corte dei Conti, le persone che si occuparono della vicenda dimostrarono “negligenza e imperizia”. A suo parere avrebbero dovuto opporsi all’esercizio della clausola, agendo in giudizio contro Morgan Stanley.

La difesa di uno dei dirigenti sotto accusa, dal canto suo, sostiene che ciò avrebbe “avrebbe provocato la devastazione del mercato finanziario, l'immediata e istantanea perdita di fiducia degli operatori finanziari nella Repubblica italiana, l'esodo degli operatori del debito pubblico e il crollo dell'economia, con effetti irreversibili e devastanti”.

Probabilmente si arriverà alla richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio, ma fin da ora a me pare evidente che alla Corte dei Conti non abbiano idea di come funzionino gli strumenti utilizzati e, soprattutto, di come ci si rapporti alle controparti di mercato.

Quelle clausole non furono negoziate, all’epoca delle stipulazione dei contratti, da degli incapaci. Si tratta peraltro di clausole piuttosto comuni nei contratti derivati. Né il Tesoro avrebbe potuto comportarsi con Morgan Stanley come il Marchese del Grillo nei confronti di Aronne Piperno. E non solo perché la controparte non era l’ultimo dei fornitori del Tesoro a cui pagare le fatture con largo ritardo sulla scadenza, abusando della propria posizione di forza; ma principalmente perché tale atteggiamento andrebbe censurato anche nei confronti delle controparti deboli.

Credo che ci sia del vero in quanto afferma la difesa in merito alla “devastazione del mercato finanziario, l'immediata e istantanea perdita di fiducia degli operatori finanziari nella Repubblica italiana”.

Il punto vero dovrebbe essere un altro: quei contratti non erano effettivamente una copertura, perché se devi coprire il rischio di tasso non vendi opzioni. Quello serve per incassare denaro upfront e ridurre le esigenze di cassa presenti, accollandosi un rischio.

E’ questo che dovrebbe essere contestato, non il mancato esercizio di un’azione giudiziaria nei confronti della controparte, che avrebbe avuto effetti negativi immediati e che avrebbe portato molto probabilmente a perdere in giudizio (che si sarebbe tenuto presso una corte inglese, non italiana).

(Matteo Corsini)

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